PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato, e limitatamente ad esso, al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista.
      3. L'assessore che lascia l'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie torna a ricoprire la carica di consigliere.
      4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente

 

Pag. 4

della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Art. 3.

      1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 11 è abrogato;

          b) al comma 12 le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».